Il sistema delle pene nel codice penale italiano.
La sanzione è concetto valido tanto nella termologia sociale corrente quanto in quella giuridica.
È fondamentale, però, che qualora una persona approcci una vicenda giuridica sia consapevole del sistema sanzionatorio previsto nel nostro ordinamento giuridico.
Possiamo anzitutto definire la sanzione come la conseguenza giuridica negativa che l’ordinamento prevede a fronte di un’azione antigiuridica, la risposta afflittiva riconnessa ad una condotta illecita.
In particolare, nel diritto penale, all’accertamento della commissione di un reato corrisponde l’applicazione di una pena.
Il nostro codice penale prevede un decalogo di:
- pene principali, che si riconnettono sempre alla condanna per la commissione di un reato e si distinguono a seconda della gravità del reato stesso, che può essere qualificato come contravvenzione o delitto;
- pene accessorie, che in alcuni casi conseguono alla condanna come “complemento” automatico della pena principale;
- pene sostitutive, introdotte nel codice penale dalla riforma Cartabia (dlgs. 150/22) possono essere applicate in sostituzione della sanzione detentiva.
L’estensione in concreto della pena che può essere irrogata dipende anche dalle scelte processuali che vengono operate, così come la possibilità di avvalersi di pene sostitutive: perciò è consigliabile non appena avuta notizia di essere coinvolti in un procedimento penale rivolgersi immediatamente a professionisti del settore.
Le pene principali.
L’articolo 17 del codice penale prevede le pene principali che possono conseguire all’accertamento di un reato.
Per i delitti sono stabilite le pene più gravi cioè l’ergastolo (pena perpetua), la reclusione (detenzione da 15 giorni a 24 anni) e la multa (da 50 a 50.000 euro).
Per le contravvenzioni sono stabilite le pene più miti dell’arresto (detenzione da 5 giorni a 3 anni) e dell’ammenda (da 20 a 10.000 euro).
La pena di morte è stata soppressa con l’art. 27 della nostra Costituzione, dal 1994 anche per quanto riguarda le leggi militari di guerra.
Quando il giudice ritenga di condannare la o le persona/e imputata/e commina una pena in concreto, decidendo quindi il periodo di detenzione da scontare e/o la pena pecuniaria da pagare nell’ambito dei limiti edittali previsti per il reato di riferimento, cioè quella forbice che il codice penale dispone tra un minimo ed un massimo nella quale la decisione si muove sulla base della gravità del reato e delle circostanze, aggravanti e/o attenuanti, che vengano ritenute sussistenti.
L’esecuzione della pena può comunque non aver luogo qualora il giudice decida di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicabile qualora s’infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a 2 anni, se la condanna riguarda un adulto, a 3 anni, se la condanna riguarda un minorenne, a 2 anni e 6 mesi, se il reato è stato commesso da persona di età compresa tra 18 e 21 anni o da chi abbia compiuto i 70 anni.
Le pene accessorie.
Le pene accessorie sono previste dall’art. 19 del codice penale e sono sanzioni penali interdittive che conseguono automaticamente, in alcuni casi, alla pena principale.
Per i delitti sono: l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Per le contravvenzioni sono: la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
Possono essere perpetue o temporanee, queste ultime si distinguono in obbligatorie e facoltative a seconda che il Giudice possa o meno stabilirne la durata.
Le pene sostitutive.
Secondo l’art. 20 bis del codice penale, introdotto dalla riforma Cartabia del 2022, il giudice nell’applicare una pena detentiva breve può disporre venga sostituita con una pena sostitutiva.
In caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni possono essere applicate la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva.
In caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni può essere applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo
In caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno può essere applicata la pena pecuniaria sostitutiva.